Sigaretta Elettronica Volari
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Discussione: Quadro normativo di riferimento su E-sig, E- liquidi e diritti dei consumatori

  1. #1
    Utente con altri interessi economici L'avatar di Bindolo
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    Predefinito Quadro normativo di riferimento su E-sig, E- liquidi e diritti dei consumatori

    Comincio una raccolta normativa che in questo quadro di confusione può aiutare tutti, me compreso, ad orientarci, in una situazione che presenta tanti punti oscuri.

    Naturalmente, prego chiunque fosse interessato di integrare/correggere quanto riportato di seguito e reperito tramite ricerca in rete e da qualche mio appunto di lavoro su altre questioni.

    Come noto il destino normativo riguardante le e-sig è ampiamente dibattuto in Italia, ma altrettanto sta accadendo in ambito UE in questi ultimi mesi.
    In breve queste le problematiche su cui si affrontano diverse correnti:

    Il primo importante nodo è infatti relativo all’inserimento o meno dell’ambito di applicazione della Direttiva 2001/37/CE in materia di tabacco, non trattandosi di fatto di tabacco.

    Ancora, si discute molto in ordine all’applicabilità della Dir. 2001/83/EC (sui prodotti medicinali ad uso umano) e della 93/42/EEC (sui dispositivi medici), dove nel primo caso si farebbe equivalere il liquido ad un farmaco per sconfiggere la dipendenza da nicotina e nel secondo si stabilirebbe un principio d’uso esclusivamente per “fini medici”.

    Se ad oggi non è mai passata questa linea, molto caldeggiata da alcuni, è solo perché sin dalla sua origine nel 2003 la sigaretta elettronica è stata brevettata come un qualcosa di “alternativo” e non “sostitutivo” rispetto alla sigaretta tradizionale che ha proprio lo scopo di permetterne l’utilizzo dove la prima è vietata. Nelle intenzioni degli ideatori insomma non c’’era la volontà di realizzare un dispositivo medico per smettere di fumare.

    Ma la battaglia naturalmente continua.

    Situazione attuale italiana


    Secondo le indicazioni date dalla Commissione incaricata al Ministero della salute la sigaretta elettronica è da considerarsi “articolo” con cartucce contenenti miscele di sostanze
    Di conseguenza la normativa che, allo stato attuale si “ritiene” applicabile sulle esig e sulle confezioni di liquidi è la seguente:

    -Direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti
    http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/...04:0017:it:PDF

    -Direttiva 1999/45/CE sulla classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele prericolose
    http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/...01:0068:it:PDF

    -Regolamento n. 1272/2008/ CE (CLP)
    http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/...01:1355:it:PDF

    normativa nazionale:

    -D.Lgs 172/2004 di attuazione della direttiva n. 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti"

    http://gazzette.comune.jesi.an.it/2004/165/2.htm

    - D.Lgs 65/2003, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE

    http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/03065dl.htm



    Sulla base della normativa citata:

    I responsabili dell’immissione in commercio sono tenuti considerare la classificazione ufficiale della nicotina riportata in Allegato VI del Regolamento CLP e dei successivi adeguatamenti.

    Allegato VI del regolamento CLP - ECHA )

    http://www.enea.it/it/enea_informa/e...ENEAagg6lu.pdf

    il fabbricante/importatore è inoltre responsabile della corretta classificazione ed etichettatura della confezione contenente la miscela di sostanze sulla base della composizione qualitativa e quantitativa.

    Non sono invece previsti, ad oggi, procedimenti di tipo autorizzativo. Le miscele in questione non sono soggette a divieti o limitazioni d’uso secondo il Regolamento (CE) N. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione,l’autorizzazione e le restrizione delle sostanze chimiche (regolamento REACH).



    Situazione nel mondo:


    Europa

    Paesi in cui c’è libera vendita e utilizzo:
    -Repubblica Ceca
    -Germania
    -Irlanda
    -Polonia
    -Portogallo
    -Spagna

    Paesi in cui c’è vendita e utilizzo con limitazioni :

    -Inghilterra
    -Estonia: Vendita vietata di liquidi contenenti nicotina (comunque acquistabili all’estero)
    -Olanda: libera vendita e utilizzo delle e-cig. Pubblicità vietata.
    -Norvegia: vendita vietata ma utilizzo e importazione da altri paesi europei consentito.
    -Svizzera: libera vendita di prodotti non contenenti nicotina, libera importazione da altri paesi di liquidi con nicotina (limitate di 150 ml o 150 cartucce).
    -Danimarca: i tank contenenti nicotina sono considerati presidi medici e necessitano di un’autorizzazione per essere venduti. Sono di libera vendita liquidi ed e-cig senza nicotina.
    -Austria: le sigarette elettroniche sono considerati presidi medici.

    Mondo


    -USA: In America l’utilizzo e la vendita delle sigarette elettroniche è generalmente consentito.
    In alcuni stati è vietata la vendita ai minori: New York, California, New Hampshire, Arizona, Washington, Maryland. In Iowa la vendita è accomunata a quella dei tabacchi
    -Canada: l’utilizzo e la vendita sono consentiti
    -India: l’utilizzo e la vendita sono consentiti
    -Giappone: Le Sigarette Elettroniche ed i liquidi sono vietati in quanto classificati come prodotti medici privi di licenza.
    -Messico: Vietata la vendita e l’uso



    Altre importanti informazioni normative che ci possono interessare in qualità di consumatori:


    Codice del Consumo (D.Lgs. 2005/206 )
    http://www.sviluppoeconomico.gov.it/...mo_giu2011.pdf

    D.Lgs. 15/02/92 n. 50, (DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 1992, n.50 - Attuazione della direttiva n. 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.) attuazione della Dir. 85/577/CEE in materia di "Vendite fuori dai locali commerciali" ora articolo 45 e seguenti del Codice del Consumo

    Meritevoli di rilevo le seguenti previsioni:

    Obbligo di informazioni al consumatore: In tutti i casi previsti il consumatore gode del diritto di ripensamento, cioè può sciogliere unilateralmente il contratto (recedere) entro 10 giorni senza dover fornire al venditore nessuna giustificazione.
    L'operatore commerciale ha l'obbligo di informare con chiarezza il consumatore di questo suo diritto. l'informazione deve essere fornita per iscritto e deve contenere:

    a) l'indicazione dei termini, delle modalità e delle eventuali condizioni per l'esercizio del diritto di recesso;
    b) l'indicazione del soggetto nei cui riguardi va esercitato il diritto di recesso ed il suo indirizzo o, se si tratti di società o altra persona giuridica, la denominazione e la sede della stessa, nonché l'indicazione del soggetto al quale deve essere restituito il prodotto eventualmente già consegnato, se diverso dal venditore.
    Qualora il contratto preveda che l'esercizio del diritto di recesso non sia soggetto ad alcun termine o modalità, l'informazione deve comunque contenere gli elementi suindicati.

    Per i contratti che prevedono che sia sottoposta al consumatore una nota d'ordine da sottoscrivere, comunque essa sia denominata, l'informazione deve essere riportata nella suddetta nota d'ordine, separatamente dalle altre clausole contrattuali e con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli degli altri elementi indicati nel documento.

    Una copia della nota d'ordine, recante l'indicazione del luogo e della data di sottoscrizione deve essere consegnata al consumatore.

    Qualora non venga predisposta una nota d'ordine, ma venga presentata dal consumatore una proposta di acquisto, l'informazione deve essere comunque fornita al momento della stipulazione del contratto, ovvero all'atto della formulazione della proposta, ed il relativo documento deve contenere, in caratteri chiaramente leggibili, oltre agli elementi di cui sopra, l'indicazione del luogo e della data in cui viene consegnato al consumatore, nonché gli elementi necessari per identificare il contratto. Di tale documento l'operatore commerciale può richiederne una copia sottoscritta dal consumatore.

    Nei casi di vendita tramite catalogo l'informazione sul diritto di recesso deve essere riportata nel catalogo stesso o in altro documento illustrativo della merce o del servizio oggetto del contratto, o nella relativa nota d'ordine, con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli delle altre informazioni concernenti la stipulazione del contratto contenute nel documento.

    Nella nota d'ordine, in luogo della indicazione completa di tutti gli elementi suddetti, può essere riportato il solo riferimento al diritto di esercitare il recesso, con la specificazione del relativo termine, e con rinvio alle indicazioni contenute nel catalogo o altro documento illustrativo della merce o del servizio per gli ulteriori elementi previsti nell'informazione.

    Modalità di esercizio del diritto di recesso: Il consumatore che intenda esercitare il diritto di recesso deve inviare all'operatore commerciale o ad altro soggetto indicato dall'operatore commerciale, una comunicazione in tal senso nel termine di 10 giorni che decorrono:

    a) dalla data di sottoscrizione della nota d'ordine contenente l'informativa sul diritto di recesso, ovvero, nel caso in cui non sia predisposta una nota d'ordine, dalla data di ricezione dell'informazione stessa, per i contratti riguardanti la prestazione di servizi, ovvero, per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora al consumatore sia stato preventivamente mostrato o illustrato dall'operatore commerciale il prodotto oggetto del contratto;

    b) dalla data di ricevimento della merce per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora l'acquisto sia stato effettuato senza la presenza dell'operatore commerciale ovvero sia stato mostrato o illustrato un prodotto di tipo diverso da quello oggetto del contratto.
    Qualora l'operatore commerciale abbia omesso di fornire al consumatore l'informazione sul diritto di recesso, oppure abbia fornito una informazione incompleta o errata che non abbia consentito il corretto esercizio di tale diritto, il termine e' di sessanta giorni dalla data di stipulazione del contratto per i contratti riguardanti la prestazione di servizi, ovvero dalla data di ricevimento della merce nel caso di contratti riguardanti la fornitura di beni.

    La comunicazione di recesso, sottoscritta dal medesimo soggetto che ha stipulato il contratto o che ha formulato la proposta contrattuale, deve essere inviata mediante lettera raccomanda con avviso di ricevimento, che si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dalla legge (giorni sette o sessanta) o dal contratto se sono previsti termini più favorevoli al consumatore. La comunicazione può essere inviata anche mediante telegramma, telex o fax, purché spediti entro i termini indicati, a condizione che sia confermata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con le medesime modalità, entro le 48 ore successive.

    Qualora vi sia stata la consegna della merce, la sostanziale integrità della merce da restituire e' condizione essenziale per l'esercizio del diritto di recesso.

    Nell'ipotesi di omessa o incompleta informazione sul diritto di recesso e' comunque sufficiente che la merce sia restituita in normale stato di conservazione, in quanto sia stata custodita ed eventualmente adoperata con l'uso della normale diligenza.
    Ovviamente per i contratti riguardanti la prestazione di servizi, il diritto di recesso non può essere esercitato nei confronti delle prestazioni che siano state già eseguite.


    Effetti derivanti dall'esercizio del diritto di recesso: Con la ricezione da parte dell'operatore commerciale della comunicazione di recesso le parti sono sciolte dalle rispettive obbligazioni derivanti dal contratto o dalla proposta contrattuale, fatte salve le ipotesi in cui le prestazioni di servizi siano state nel frattempo eseguite.
    Qualora sia già avvenuta la consegna della merce, il consumatore e' tenuto a restituire all'operatore commerciale o al soggetto da questi designato la merce ricevuta, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento ovvero entro il maggior termine convenuto dalle parti.
    Ai fini della scadenza del termine la merce si intende restituita nel momento in cui viene consegnata all'ufficio postale accettante o allo spedizioniere. Le spese di restituzione sono a carico del consumatore. L'operatore commerciale entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, ovvero dal ricevimento della merce restituita, deve rimborsare al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, ivi comprese le somme versate a titolo di caparra.
    Dal rimborso sono escluse soltanto le eventuali spese accessorie, a condizione che tale esclusione sia stata espressamente prevista nella nota d'ordine o nell'informativa rilasciata al consumatore, o nel catalogo o altro documento illustrativo.
    Le somme si intendono correttamente rimborsate quando vengano effettivamente restituite entro i trenta giorni previsti. Nell'ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato per mezzo di effetti cambiari questi devono essere restituiti; in caso di vendita con finanziamento rateale il recesso scioglie nello stesso modo anche il contratto di finanziamento.

    Foro competente: La competenza territoriale inderogabile è del Tribunale del luogo di residenza o di domicilio del consumatore.


    Ps che tali informazioni spesso non ci vengano fornite non significa che non abbiamo i diritti sopra descritti ...anzi

    Ulteriori fonti normative applicabili:

    Codice del Consumo (D.Lgs. 2005/206 )
    http://www.sviluppoeconomico.gov.it/...mo_giu2011.pdf

    Direttiva 85/577/CE concernente i contratti negoziati fuori dai locali commerciali
    Direttiva 97/7/CE sui contratti a distanza
    Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico
    84/450/CEE del 10 settembre 1984 concernente la pubblicità ingannevole e comparativa
    85/374/CEE del 25 luglio 1985 in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi
    87/102/CEE del 22 dicembre 1985 in materia di credito al consumo
    92/59/CEE del 29 giugno 1992 relativa alla sicurezza generale dei prodotti
    93/13/CEE del 5 aprile 1993 Concernente le clausole abusive stipulate con i consumatori
    98/27/CE del 19 maggio 1998 relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori
    98/6/CE del 16 febbraio 1998 relativa alle indicazioni dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori
    99/44/CE del 25 maggio 1999 su taluni aspetti della vendita e della garanzia dei beni di consumo


    Per la normativa doganale riguardante spedizioni extra UE:http://www.esigarettaportal.it/forum...-extra-ue.html
    Ultima modifica di Bindolo; 18-06-2013 alle 14:48

  2. #2
    L'agruma meccanica
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    Bel lavoro, grazie avv!!
    mi pare che l'inghilterra abbia deciso alcune restrizioni proprio in questi giorni, non so se è ancora il caso di cambiarla di posto nel tuo elenco dei paesi.
    Ho smesso di fumare nel 2012!

  3. #3
    Ocio che son vecio
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    ma insomma, quando si potrà dare reputazione di nuovo? Grazie [MENTION=16068]Bindolo[/MENTION], te la darò + in là

  4. #4
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    Predefinito Quadro normativo di riferimento su E-sig, E- liquidi e diritti dei consumatori

    Rimanete IT, almeno qui, please

  5. #5
    Utente con altri interessi economici L'avatar di Bindolo
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    Citazione Originariamente Scritto da zanet Visualizza Messaggio
    ma insomma, quando si potrà dare reputazione di nuovo? Grazie [MENTION=16068]Bindolo[/MENTION], te la darò + in là
    Grazie, basta anche il pensiero
    quello che conta è che il post possa essere utile

    magari quando ho tempo e testa fresca integro con un pò di normativa doganale sulle spedizioni extra-ue

  6. #6
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    Predefinito Quadro normativo di riferimento su E-sig, E- liquidi e diritti dei consumatori

    Per allargare la visione della situazione in Europa e nel resto del mondo, qui due tabelle (tratte dal recente rapporto pubblicato dall'ufficio prevenzione tabagismo francese http://www.ofta-asso.fr/docatel/Rapp...rette_VF_1.pdf , spero siano comprensibili anche se in francese):






    In questo documento del dicembre 2012, a partire da pag. 181 si trova un riassunto della situazione legale nei diversi paesi europei:
    http://ec.europa.eu/health/tobacco/d..._788_ia_en.pdf

    PS: in Svizzera l'importazione di liquidi con nicotina non è libera, ma limitata a 150 ml o 150 cartucce.


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  7. #7

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    Grazie avvocato, molto utile.
    Il mio aiuto a chi inizia: se usi la funzione ricerca, alla domanda: "Cognome presidente repubblica?" devi scrivere: Napolitano.

  8. #8
    Utente con altri interessi economici L'avatar di Bindolo
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    [MENTION=3375]pat71[/MENTION] Svizzera aggiornata

    segnalate aggiornamenti e correzioni così integriamo

  9. #9
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    Provari + JustFog o iClear30, ego twist + iClear16, ed in attesa di box decente per il mio Spiral!!

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    bravo [MENTION=16068]Bindolo[/MENTION], non resta che trovare il bandolo!
    Giove pietoso e voi tutti, o Celesti, concedete che di me degno un dì questo mio figlio sia splendor de la patria…! Fate che il veggendo tornar dalla battaglia, dell'armi onusto de' nemici uccisi dica talun «Non fu sì forte il padre».
    Iliade


  10. #10
    Utente con altri interessi economici L'avatar di Bindolo
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    Citazione Originariamente Scritto da Arancia Visualizza Messaggio
    Bel lavoro, grazie avv!!
    Citazione Originariamente Scritto da Abraxas Visualizza Messaggio
    Grazie avvocato.
    si, ma non offendiamo però
    faccio praticamente tutto in ambito legale civile e commerciale....tranne portare parti in causa
    ho scelto così dall'inizio e ho sempre tenuto fede.
    è più stimolante e umanamente appagante evitare alle parti un conflitto o aiutarle a risolverlo come terzo imparziale
    Ultima modifica di Bindolo; 18-06-2013 alle 17:27

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