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Discussione: Acquisti online: discutiamone!

  1. #1

    Predefinito Acquisti online: discutiamone!

    E' nell'aria, quindi mi permetto di postare alcune domande e riflessioni allo scopo di rendere migliore il rapporto (o almeno le aspettative) di chi esegue compravendita su internet
    Puo' essere uno spunto per migliorare sia il venditore, sia l'acquirente.

    Un paio di premesse:
    -esiste una legislazione che differenzia tra contratto privato/privato e azienda/privato.
    -l'onesta' e un minimo di intelligenza diamole per scontate.
    -Guardate la firma per capire da che lato mi trovo!
    -La mia compagna vende sulla e-baia per cui il discorso mi "tocca"


    Se viene inviato un oggetto errato cosa deve fare il venditore e cosa l'acquirente?


    L'acquirente prima di tutto deve capire che gli errori ci possono stare.
    Dopo di questo comunicare,educatamente, il prima possibile che c'e' un errore e chiedere al venditore quale e' la sua politica di restituizione/cambio!
    In caso di restituzione non ci devono essere spese a carico dell' acquirente: gia' e' sbattimento andare in posta!
    L'unica cosa richiesta e' un limite di tempo nella comunicazione e nella spedizione (non puoi dirmi che c'e' qualcosa che non va, dopo 10giorni che hai ricevuto il pacco e spedirmelo indietro dopo altri 10!)

    Ci si puo' mettere d'accordo su restituzione soldi, buono sconto....
    (ma direi che la prima opzione offerta deve essere,comunque, la restituzione dei soldi!)
    Tanto se il cliente e' gia' fidelizzato (che poi e' quello lo scopo finale: non certo "una botta e via!" ,il buono sconto gli va benissimo!

    In caso di scelta ad esempio di spedizione non monitorabili/tracciabili
    puo' l'acquirente pretendere il reinvio del prodotto?


    NO!! Assolutamente no!! (IMHO).
    Possono essere date tutte le opzioni possibili di spedizione,ma,come venditore rifiuterei la prioritaria come la peste! Se l'acquirente la pretende, mettere in chiaro quali sono i rischi e chi se li accolla!

    MA se il pacco spedito con tracciabile/assicurata, e' andato perso,(in raccomandata, j+3...) il venditore dovrebbe offrire una nuova
    spedizione o la restituzione del denaro. (in un tempo congruo!!)

    La merce viaggia a carico di chi spedisce :tanto e' vero che il reclamo alle poste deve essere eseguito dal venditore; le poste se ne sbattono del destinatario!
    E' anche vero che a volte, io vorrei ricevere il pacco in 1 giorno e quindi sono disposto a pagare un corriere, altre volte la raccomandata va benissimo!
    Vendere 20 cartucce e obbligare a pagare la meta' in corriere, non mi sembra il massimo per invogliare l'acquisto!

    un venditore si deve sempre basare su cio che dice l'acquirente ed inviare comunque la sostituzione senza richiedere/pretendere l'oggetto fallato come reso?

    Ci deve essere un servizio di postvendita, con il quale cercare di risolvere i problemi, poi...? Qui non me la sento di andare avanti e preferisco scambiare opinioni con voi!
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  2. #2
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    Shopping a domicilio: dall'Agenzia delle Entrate le regole per chi vende on-line
    Dalle norme sull'Iva alle procedure di restituzione della merce, l'ente pubblico fissa le regole affinchè i negozianti si regolarizzino con il Fisco e sappiano come comportarsi con gli shopper della rete.



    Fonte: Immagine dal web


    Un vademecum per i venditori on-line, per mettersi in regola con il Fisco, affinché lo shopping su Internet avvenga secondo le regole del commercio elettronico. Dopo il codice del consumo del 2005, che ha messo nero su bianco le norme a tutela degli shopper della rete per compiere acquisti in tutta sicurezza, l'Agenzia delle Entrate scende in campo per rivolgersi alla controparte: i venditori del business virtuale. Con la risoluzione 274/E, l'agenzia stabilisce, infatti, tutti i passi da seguire e gli adempimenti cui sono tenuti i titolari degli store d web. Anche quando il cliente insoddisfatto, rispedisca al mittente la merce comprata nel punto vendita telematico.




    Prima di tutto, nella risoluzione che prende le mosse dalla richiesta di una società leader nell'abbigliamento, intenta ad aprire il suo negozio online, si chiarisce come la vendita in rete di beni da consegnare tramite spedizioniere, si inquadri, ai fini Iva, nel concetto di commercio elettronico indiretto e sia assimilabile alla vendita per corrispondenza. Per questo motivo, per i venditori è escluso l'obbligo di certificazione fiscale, ferma restando la registrazione dei corrispettivi.




    Nel caso di restituzione della merce, inoltre, i commercianti devono tenere presente che la procedura seguita deve garantire la tracciabilità dell'operazione. I tecnici delle Entrate focalizzano l'attenzione sulla frequente procedura di restituzione prevista per le vendite certificate con scontrino fiscale: tale procedura, si spiega, si può applicare anche nell'ipotesi in cui si emetta un documento non fiscale, purché si riescano a individuare gli elementi necessari a collegare il bene reso all’acquisto effettuato.




    A questo proposito, i negozianti on-line sono tenuti a conservare la documentazione da cui risultino, in fase di controllo dell'amministrazione finanziaria, le generalità dell'acquirente, il prezzo rimborsato, il codice dell’articolo acquistato e quello di reso. Inoltre, è indispensabile che dalle scritture ausiliarie di magazzino si possa verificare la movimentazione fisica del bene restituito. L'operazione di vendita, evidenzia la risoluzione, si configura come commercio elettronico indiretto in quanto la transazione commerciale avviene in via telematica, ma il bene viene consegnato materialmente al domicilio indicato dal cliente, con le modalità tradizionali, ovvero tramite vettore o spedizioniere.




    Per quanto riguarda il pagamento dell'Iva, i titolari dei negozi virtuali sono assimilati ai venditori per corrispondenza: non sono quindi soggetti all'obbligo di emettere fattura, a meno che questa non sia richiesta dal cliente al momento dell'operazione, né sono tenuti all'obbligo di certificazione tramite scontrino o ricevuta fiscale. I corrispettivi delle vendite devono essere comunque obbligatoriamente annotati nel registro (come previsto dal D.P.R. n.633/72). Una prima risoluzione (312/2008) dell'Agenzia delle Entrate, ha chiarito come, quando si acquistano o vendono beni o servizi servendosi della rete Internet, ma il mezzo elettronico viene utilizzato come mezzo di comunicazione equiparabile ad un telefono o ad un fax (ad esempio la transazione commerciale avviene in via telematica ma il cliente riceve la consegna fisica della merce a domicilio) si parla di commercio elettronico indiretto.




    La distinzione tra commercio elettronico diretto e indiretto è essenziale. La premessa è che il commercio elettronico consiste in "servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e, in assenza della tecnologia dell'informazione, impossibile da garantire" (art.11 del regolamento CE n. 1777/2005). Secondo le attuali regole, quello diretto si realizza quando si acquista un bene immateriale ossia un bene che non necessita, per essere trasferito, di un supporto fisico, ma che può essere inviato per via telematica; ad esempio, per i programmi software scaricabili direttamente dai siti web.




    Mentre il commercio elettronico indiretto, prevede i tradizionali canali di consegna a domicilio degli acquisti virtuali. Appaiono rilevanti le potenzialità evasive del commercio elettronico, se si consideri la possibilità di effettuare transazioni anonime o sotto pseudonimo, con l'eventualità di utilizzare la moneta elettronica che permette di effettuare il pagamento per via telematica senza passare attraverso gli intermediari finanziari o bancari.




    Dal punto di vista della 'filiera' commerciale, il commercio elettronico può riguardare tutte le fasi e le transazioni di tipo informativo, documentale, contrattuale, fino alla regolazione finanziaria del rapporto, con l'esclusione della consegna fisica dei beni materiali trattati, che può essere definita commercio elettronico 'indiretto'. Se tali consegne comprendono anche la consegna on-line di beni e servizi immateriali (software, prodotti di editoria elettronica, video, servizi informativi, ecc.), si tratta invece di commercio elettronico 'diretto'.

  3. #3

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    Citazione Originariamente Scritto da ciccino380 Visualizza Messaggio
    Shopping a domicilio: dall'Agenzia delle Entrate le regole per chi vende on-line...
    Ciccio, potevi fare un attach del codice civile gia' che c'eri!

    Ho detto :"discutiamone", dai!
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  4. #4
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    Citazione Originariamente Scritto da thefree Visualizza Messaggio
    Ciccio, potevi fare un attach del codice civile gia' che c'eri!

    Ho detto :"discutiamone", dai!
    Mhhh ho esagerato dici?

  5. #5

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    Citazione Originariamente Scritto da ciccino380 Visualizza Messaggio
    Mhhh ho esagerato dici?
    Ma anche no: e' tutto giusto!

    Solo che mi sembrava un buono spunto per poter raccogliere aspettative da parte dell'acquirente e del venditore.
    In questo forum ci sono acquirenti / venditori, cerchiamo un punto d'incontro!
    Il post sulla discussione di FA e relativo intervento da parte loro, personalmente, l'ho apprezzato un casino!

    Il mio (anche se indirettamente legato, lo comprendo!) non vuole tirare in mezzo nessun venditore/acquirente in particolare : solo pensieri, aspettative, richieste....
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